Legge 112/2026 e salario giusto: le novità per trasporti e logistica
Con l’entrata in vigore della legge 25 giugno 2026, n. 112 (di conversione del decreto-legge 62/2026), scattata il 28 giugno, le aziende attive nell’autotrasporto, nelle spedizioni e nella logistica devono conformarsi al principio del “salario giusto”. La normativa punta a garantire trattamenti economici equo-omogenei verificando l’adeguamento delle retribuzioni aziendali ai contratti di categoria.
Il parametro del Trattamento Economico Complessivo
La legge non impone una cifra fissa per un salario minimo orario unico in tutti i settori. Al contrario, stabilisce che il riferimento sia il Trattamento Economico Complessivo (TEC) previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. L’articolo 7 del decreto precisa infatti che un contratto collettivo diverso non può applicare un TEC inferiore a quello del CCNL di riferimento.
Nel comparto della logistica e del trasporto merci, FIAP individua nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni il parametro fondamentale per i confronti. La misura mira a bloccare le pratiche di dumping retributivo, evitando che le imprese traggano un vantaggio competitivo riducendo la busta paga attraverso accordi meno tutelanti.
Quali voci rientrano nel TEC e le verifiche richieste
Nel calcolo del TEC sono incluse le retribuzioni fisse e continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità contrattuali e specifiche prestazioni di welfare previste dal contratto. Vengono invece escluse le componenti discrezionali e le quote variabili concesse ai singoli lavoratori.
FIAP evidenzia che le verifiche devono riguardare anche la contrattazione di secondo livello e gli accordi aziendali. Mantenere l’allineamento dei trattamenti retributivi con i parametri di riferimento è rilevante per gli operatori della filiera anche al fine di poter usufruire degli incentivi occupazionali introdotti dal decreto.