Incentivi per l'esodo delle imprese monoveicolari: dall'Albo altri 405 mila euro
Novità importanti dall’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per le microimprese del trasporto merci per conto terzi. Con il Decreto numero 84, approvato il 9 settembre 2026, il Comitato Centrale ha disposto un’integrazione di 405.000 euro alla dote destinata al bando per l’esodo volontario delle realtà monoveicolari.
Grazie a questa misura, il budget totale a disposizione sale a 2,405 milioni di euro. L’importo del contributo resta fisso a 15.000 euro una tantum in regime de minimis per ciascuna impresa, e l’aumento delle risorse economiche consentirà di scorrere la graduatoria finanziando ulteriori 27 posizioni.
L’iniziativa, partita ad aprile 2026 e formalizzata dal Ministero dei Trasporti con il Decreto direttoriale 1491, ha l’obiettivo dichiarato di riordinare la capacità di trasporto del settore e rimodulare l’offerta complessiva. Entro il termine di presentazione del 25 maggio scorso erano pervenute oltre 500 richieste via PEC. Una prima selezione ad agosto aveva accolto 133 domande, mentre i successivi aggiornamenti dell’elenco ufficiale — legati sia ai correttivi amministrativi che ad alcune rinunce manifestate dai beneficiari — hanno permesso il progressivo recupero di nuove posizioni in graduatoria.
Il contributo è riservato alle sole imprese che operano nel conto terzi con un singolo mezzo o complesso veicolare di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate. Tra i requisiti richiesti figurano un’anzianità minima di cinque anni di iscrizione sia all’Albo sia al Registro Elettronico Nazionale (REN), il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato e un’età del titolare non inferiore ai 45 anni (con preferenza assegnata ai titolari più giovani all’interno di questa fascia d’età e alla maggiore anzianità di iscrizione).
Per gli operatori ammessi, l’effettiva erogazione della somma di 15.000 euro rimane comunque subordinata alla chiusura definitiva dell’attività: le aziende devono infatti certificare la cessazione delle operazioni e la cancellazione formale sia dal REN che dall’Albo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito.